L’art. 1117 ter codice civile prevede che le modifiche alla destinazione d’uso possono essere deliberate con il voto di 4/5 dei condomini e dei millesimi. La legge Tognoli (art. 9 l. 122/1989)
prevede tuttavia una maggioranza inferiore ed essendo questa una norma speciale dovrà prevalere sull’articolo 1117 ter c.c.