Il nuovo articolo 1135 del codice civile prevede che l’assemblea ove approvi opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, debba contestualmente costituire obbligatoriamente un fondo speciale di pari importo all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.