LE FAQ DI CONDOMICIO CARD

Chi partecipa all’assemblea di un Supercondominio?

Tutti i condòmini di ciascun Condominio. Quando, però, i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun Condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136 co. 5 codice civile (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno i 2/3 dei millesimi) il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più Condomini e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio Condominio. Qualora alcuni dei Condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al Condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini (art. 67 disp. att. codice civile).