LE FAQ DI CONDOMICIO CARD

Approvazione delle tabelle. Quale maggioranza?

Sul punto esistono delle dispute dottrinali e giurisprudenziali.

La sentenza della Cass. n. 18477/2010 aveva modificato il previgente orientamento (che prevedeva l’unanimità), stabilendo che per l’approvazione fosse sufficiente la maggioranza di cui all’articolo 1136 comma 2 del codice civile (maggioranza intervenuti e almeno 500 millesimi). La legge 220/2012 è intervenuta parzialmente sul tema limitandosi a dire che i valori proporzionali, espressi nelle tabelle, possono essere modificati solo all’unanimità. Da qui un’ulteriore confusione tra chi ritiene ancora vincolante la sentenza 18477/2010 (in quanto l’articolo 69 disp. att. codice civile parla solo di rettifica e modifica e non di approvazione) e chi invece ritiene necessaria l’unanimità, asserendo, che se l’articolo impone il consenso unanime per la modifica, vien da se che il medesimo criterio debba valere anche per l’approvazione.