Dipende da dove sono ubicati e chi li ha realizzati. Se costruiti da un privato all’interno del suo giardino, sono di sua proprietà. Altrimenti i pozzi sono parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 codice civile. Le spese relative al servizio di spurgo della fogna condominiale, salvo diverso accordo o esistenza di specifica tabelle d’uso, devono essere ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà. Restano esclusi dal pagamento i condòmini che non usufruiscono del servizio né possono usufruirne in quanto non allacciati all’impianto (es. proprietari cantine o box auto non allacciati all’impianto).